Imposta di soggiorno per ville, appartamenti e alloggi in genere
Chi deve pagare?
* Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli inquilini e i comodatari di unità abitative utilizzate temporaneamente per scopi turistici.
* Sono esenti i cittadini emigrati iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
Cosa si intende per scopo turistico?
* Si considerano soggiorni a scopo turistico quelli che si differenziano da un soggiorno per motivi di lavoro.
Entità della tassa
* L'imposta si soggiorno è dovuta annualmente e si compone di un’imposta base legata alla categoria dell’immobile e di un’imposta aggiuntiva calcolata in base alla categoria e alla superficie utile dell’alloggio.
* L'imposta è indipendente dal numero di persone e dal numero di pernottamenti.
Segnalazione dell’unità abitativa
* La segnalazione ha lo scopo di dichiarare le caratteristiche dell’immobile per la classificazione e di certificare che durante l’anno solare l’immobile è stato utilizzato temporaneamente per scopi turistici dal proprietario, usufruttuario o da altri soggetti in locazione o comodato.
* La comunicazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento presso l’Ufficio Tributi del Comune, utilizzando gli appositi moduli.
* La segnalazione rimane valida fino alla presentazione di una nuova comunicazione, ma ogni miglioramento che possa influire sulla classificazione deve essere comunicato tempestivamente.
Nota
L'imposta è dovuta per l’intero anno solare.
Denucia di unità abitativa
Denuncia di locazione di una unità abitativa
Denuncia di non utilizzo di unità abitativa
Tariffe