L'Amministrazione comunale di Caldaro desidera informarLa delle seguenti novità apportate alla Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, alle quali dovrà adeguarsi entro il termine previsto del 20 giugno 2027:
1 Prova della qualificazione professionale
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 297 del 10 aprile 2026 sono stati definiti i criteri ai fini della prova del possesso della qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie.
In sostanza, per l'esercizio dell'attività deve essere comprovato il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) il possesso della qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Ordinamento dei pubblici esercizi);
b) attestato di formazione professionale nel settore turistico o gastronomico rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri;
c) diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea, anche triennale, nel settore del turismo o della ristorazione;
d) attestato di frequenza di un corso di formazione specialistico per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie organizzato dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale o da strutture formative riconosciute, con una durata minima di 80 ore, delle quali almeno il 50 percento deve svolgersi in presenza. La prova della partecipazione si considera fornita se è stato frequentato almeno il 90% delle unità didattiche previste e se è stato superato con successo l’esame finale.
Qualora la persona che ha presentato la comunicazione di inizio attività sia assente in modo permanente o per un periodo prolungato, deve essere nominato una persona preposta. In tal caso, sia il titolare della comunicazione di inizio attività sia la persona preposta devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività.
La prova dei requisiti deve essere presentata entro il 20 giugno 2027 da tutti coloro che hanno avviato l'attività di affitto privato di camere e appartamenti ammobiliati per ferie a partire dal 17/08/2022 oppure che, da tale data, hanno effettuato una modifica (voltura, variazione della capacità ricettiva o modifiche strutturali) a una segnalazione certificata di inizio attività già presentata in precedenza o a una licenza esistente.
La prova dei requisiti professionali deve essere comunicata al Comune mediante posta elettronica certificata (PEC) entro il termine previsto.
Poiché il corso di formazione specialistico ha una durata di diversi mesi e non viene organizzato con continuità, Le consigliamo di provvedere tempestivamente all'iscrizione, così da garantirsi un posto.
Qualora la prova della qualificazione professionale non venga presentata entro il termine previsto, ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, della Legge provinciale n. 12/1995, il Sindaco è tenuto a disporre l'immediata cessazione dell'esercizio e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
In caso di cessazione dell'esercizio disposto dal Sindaco per mancanza dei requisiti prescritti, i posti letto turistici rientrano nel contingente comunale e il/la precedente titolare non potrà riprendere l'attività senza una nuova assegnazione di posti letto.
2 Limitazione dell'attività a un massimo di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati per ferie per comune
Un'ulteriore novità riguarda la limitazione dell'attività di affitto privato di camere e appartamenti ammobiliati per ferie a un massimo di otto camere oppure cinque appartamenti ammobiliati per comune.
Le persone fisiche o giuridiche possono pertanto offrire al massimo otto camere o cinque appartamenti ammobiliati per comune.
Qualora un soggetto offra nel medesimo comune un numero di appartamenti o camere superiore a quello consentito, gli ulteriori appartamenti o camere dovranno, entro il 20 giugno 2027, essere trasferiti a un'altra impresa o a un'altra persona, oppure l'attività dovrà essere cessata negli stessi.
Il trasferimento/la cessazione deve essere comunicato/a al Comune mediante apposita pratica SUAP entro il termine previsto.
Qualora tale trasferimento/cessazione non venga effettuato entro il termine previsto, ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, della Legge provinciale n. 12/1995, il Sindaco è tenuto a disporre l'immediata cessazione dell'esercizio e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
Anche in questo caso, in caso di chiusura disposta dal Sindaco, i posti letto turistici rientrano nel contingente comunale, e, in assenza di una nuova assegnazione dei posti letto, l'attività non potrà essere ripresa.
3 Limitazione dell’attività ad un massimo di due appartamenti per vacanze in caso di locazione senza iscrizione alla Camera di Commercio e senza partita IVA
Le esercenti e gli esercenti che svolgono l’attività di locazione come “persona privata”, senza iscrizione alla Camera di Commercio e senza partita IVA, a partire da quest'anno, per motivi di natura fiscale, possono affittare al massimo due appartamenti per ferie.
Le esercenti e gli esercenti che attualmente affittano come “persona privata” più di due appartamenti per vacanze devono trasferire gli appartamenti (eccedenti) a un'impresa (anche di propria titolarità) oppure cessarne la locazione.
Il trasferimento/la cessazione deve essere comunicato al Comune mediante apposita pratica SUAP entro il termine previsto.
Anche in questo caso, in caso di chiusura disposta dal Sindaco, i posti letto turistici rientrano nel contingente comunale e il precedente titolare non potrà riprendere l'attività senza una nuova assegnazione dei posti letto.
Cordiali saluti.
Il referente competente
Lukas Luggin